Sentenza 51/1991 (ECLI:IT:COST:1991:51)
Massima numero 16910
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 51/91 C. REGIONI IN GENERE - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE DI COSE E ANIMALI TRA REGIONE E REGIONE - POSSIBILI LIMITI, IN DEROGA AL DIVIETO STABILITO DALL'ART. 120 COST., PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - FONDAMENTO.
SENT. 51/91 C. REGIONI IN GENERE - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE DI COSE E ANIMALI TRA REGIONE E REGIONE - POSSIBILI LIMITI, IN DEROGA AL DIVIETO STABILITO DALL'ART. 120 COST., PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - FONDAMENTO.
Testo
La liberta' di movimento dei beni tra una zona e l'altra del territorio nazionale - garantita in via generale dall'art. 41 della Costituzione e, per quel che concerne il potere di limitazione regionale, dall'art. 120 della stessa Costituzione - dev'esser bilanciata con un complesso di interessi costituzionalmente protetti, riconducibili a diritti fondamentali o a valori collettivi di carattere primario, fra i quali rientrano sicuramente la salute pubblica e, come fine di utilita' sociale, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio zootecnico. Del resto poteri pubblici di profilassi veterinaria sono, in ultima analisi, strumentali alla protezione della salute pubblica e, pertanto, sono preordinati all'attuazione del valore che l'art. 32 della Costituzione tutela, oltreche' come diritto inviolabile della persona, come interesse primario della collettivita'. Inoltre, poiche' la sanita' e' garantita dall'art. 16 della Costituzione come bene pubblico la cui tutela puo' importare limiti al diritto fondamentale di ogni persona di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, "a fortiori" deve ritenersi che lo stesso interesse costituzionale della sanita' pubblica possa comportare limiti o restrizioni alla libera circolazione delle cose e degli animali tra regione e regione.
La liberta' di movimento dei beni tra una zona e l'altra del territorio nazionale - garantita in via generale dall'art. 41 della Costituzione e, per quel che concerne il potere di limitazione regionale, dall'art. 120 della stessa Costituzione - dev'esser bilanciata con un complesso di interessi costituzionalmente protetti, riconducibili a diritti fondamentali o a valori collettivi di carattere primario, fra i quali rientrano sicuramente la salute pubblica e, come fine di utilita' sociale, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio zootecnico. Del resto poteri pubblici di profilassi veterinaria sono, in ultima analisi, strumentali alla protezione della salute pubblica e, pertanto, sono preordinati all'attuazione del valore che l'art. 32 della Costituzione tutela, oltreche' come diritto inviolabile della persona, come interesse primario della collettivita'. Inoltre, poiche' la sanita' e' garantita dall'art. 16 della Costituzione come bene pubblico la cui tutela puo' importare limiti al diritto fondamentale di ogni persona di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, "a fortiori" deve ritenersi che lo stesso interesse costituzionale della sanita' pubblica possa comportare limiti o restrizioni alla libera circolazione delle cose e degli animali tra regione e regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte