Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». La norma censurata dal Consiglio di Stato, limitando la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende. Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione al termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche nel caso delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale) assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo, tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante. L'effetto di impedimento della decadenza, pur ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione strumentale e servente di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio. (Precedente citato: sentenza n. 94 del 2017).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019).
L'art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016).
Le forme degli atti processuali non sono fine a sé stesse, ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2007).