Sentenza 51/1991 (ECLI:IT:COST:1991:51)
Massima numero 16911
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 51/91 D. REGIONI IN GENERE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI ANIMALI - POTERI INERENTI ALLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA VETERINARIA - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - LIMITE TERRITORIALE - EFFETTIVA PORTATA - PRECISAZIONI.
SENT. 51/91 D. REGIONI IN GENERE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI ANIMALI - POTERI INERENTI ALLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA VETERINARIA - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - LIMITE TERRITORIALE - EFFETTIVA PORTATA - PRECISAZIONI.
Testo
Ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 27, lett. l, e 66), e della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 14, lett. p, e 32) la regione detiene funzioni in materia di sanita' pubblica e di agricoltura e foreste, con specifico riferimento alla polizia veterinaria, che la legittimano, per tutelare gli interessi regionali e locali affidati alla sua cura, a disciplinare e a limitare la circolazione degli animali. A tal fine, in base all'art. 32, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 il Presidente della Giunta regionale ha il potere di adottare ordinanze, di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio della regione, le quali, pur distinguendosi dagli analoghi provvedimenti che in virtu' dello stesso art. 32 (primo comma) possono essere emanati dal Ministro della sanita' "con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni", non e' escluso che possano produrre effetti limitativi che si riverberano su soggetti che si trovino in regioni diverse.
Ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 27, lett. l, e 66), e della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 14, lett. p, e 32) la regione detiene funzioni in materia di sanita' pubblica e di agricoltura e foreste, con specifico riferimento alla polizia veterinaria, che la legittimano, per tutelare gli interessi regionali e locali affidati alla sua cura, a disciplinare e a limitare la circolazione degli animali. A tal fine, in base all'art. 32, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 il Presidente della Giunta regionale ha il potere di adottare ordinanze, di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio della regione, le quali, pur distinguendosi dagli analoghi provvedimenti che in virtu' dello stesso art. 32 (primo comma) possono essere emanati dal Ministro della sanita' "con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni", non e' escluso che possano produrre effetti limitativi che si riverberano su soggetti che si trovino in regioni diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte