Sentenza 51/1991 (ECLI:IT:COST:1991:51)
Massima numero 16915
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16908  16909  16910  16911


Titolo
SENT. 51/91 E. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - DIVIETO, PER TEMUTO CONTAGIO DI BRUCELLOSI, LIMITATAMENTE ALLA PRATICA DELLA MONTICAZIONE PER IL 1990, DELL'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI - ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE CONFERITO DALL'ART. 32 LEGGE N. 833 DEL 1978 - CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'AUTONOMIA DELLE ALTRE REGIONI - ANNULLAMENTO.

Testo
Ove la concreta situazione di fatto cui occorre far fronte lo richieda, non si esclude una regione, al fine di proteggere il proprio patrimonio zootecnico o alcune specie di animali sottoposti alle proprie competenze, possa, in base all'art. 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, impedire l'ingresso nel proprio territorio di determinati animali provenienti da altre regioni. Tuttavia, poiche' il potere di ordinanza disciplinato dal suddetto articolo, comportando una deroga eccezionale all'ordinario regime degli atti normativi e amministrativi, puo' essere svolto solo in casi di particolare gravita', l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, prevista dalla suddetta disposizione (v. Massima D) per non rientrare fra i provvedimenti impositivi di limiti arbitrari e irragionevoli alla libera circolazione delle cose vietati dall'art. 120 Cost., va adottata in presenza di una situazione fattuale di necessita' e urgenza, involgente gravi pericoli, e deve inoltre contenere le sole misure strettamente necessarie rispetto al fine di prevenire la diffusione del contagio fra le specie animali soggette alla epizoozia indicata. Non rispondendo a tali condizioni, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta 15 marzo 1990, n. 342 - impugnata per conflitto di attribuzione dalla Regione Piemonte vieta, limitatamente alla pratica della monticazione per l'anno 1990, l'introduzione nel territorio della Regione di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane, per proteggere i propri allevamenti dal contagio della brucellosi, costituisce un illegittimo esercizio del potere conferito dall'art. 32, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, con conseguente menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle altre regioni, e va pertanto annullata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte