Sentenza 52/1991 (ECLI:IT:COST:1991:52)
Massima numero 16904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/91. FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 52/91. FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte