Sentenza 53/1991 (ECLI:IT:COST:1991:53)
Massima numero 17112
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 53/91. A. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - CONTENIMENTO E FISSAZIONE DEI VALORI MINIMI - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA STATALE DELLA DETERMINAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DI EMISSIONE PER OGNI TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE - RAZIONALITA' - FONDAMENTO.
SENT. 53/91. A. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - CONTENIMENTO E FISSAZIONE DEI VALORI MINIMI - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA STATALE DELLA DETERMINAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DI EMISSIONE PER OGNI TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE - RAZIONALITA' - FONDAMENTO.
Testo
Appare razionale, alla luce dei principi costituzionali, la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni effettuata, in materia di contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e di fissazione dei valori minimi di emissione, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che ha attribuito allo Stato la determinazione delle linee guida e dei valori minimi e massimi di emissione per ogni tipo di sostanze inquinanti, conferendo invece alle Regioni la fissazione dei valori di emissione per categorie di impianti e per sostanze inquinanti nel quadro delle direttive e dei limiti (minimi e massimi) posti dallo Stato: infatti, come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, la posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti al fine di evitare emissioni inquinanti, si giustifica sia perche' lo Stato e' in possesso di strumenti ufficiali di conoscenza sulle caratteristiche inquinanti delle sostanze e sulle migliori tecnologie per contenerne o eliminarne la nocivita', i quali sono incomparabilmente superiori a quelli disponibili da parte delle Regioni, sia perche' solo in tale modo puo' garantirsi sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro. - Sulla ripartizione di competenze in materia di tutela dell'ambiente: S. n. 101/1989.
Appare razionale, alla luce dei principi costituzionali, la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni effettuata, in materia di contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e di fissazione dei valori minimi di emissione, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che ha attribuito allo Stato la determinazione delle linee guida e dei valori minimi e massimi di emissione per ogni tipo di sostanze inquinanti, conferendo invece alle Regioni la fissazione dei valori di emissione per categorie di impianti e per sostanze inquinanti nel quadro delle direttive e dei limiti (minimi e massimi) posti dallo Stato: infatti, come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, la posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti al fine di evitare emissioni inquinanti, si giustifica sia perche' lo Stato e' in possesso di strumenti ufficiali di conoscenza sulle caratteristiche inquinanti delle sostanze e sulle migliori tecnologie per contenerne o eliminarne la nocivita', i quali sono incomparabilmente superiori a quelli disponibili da parte delle Regioni, sia perche' solo in tale modo puo' garantirsi sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro. - Sulla ripartizione di competenze in materia di tutela dell'ambiente: S. n. 101/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte