Sentenza 53/1991 (ECLI:IT:COST:1991:53)
Massima numero 17113
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 53/91 B. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - FISSAZIONE DI VALORI MINIMI DI EMISSIONE PER LE SOSTANZE INQUINANTI - COMPETENZA REGIONALE - LIMITI - SOSTANZE INQUINANTI INDICATE IN DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO.
SENT. 53/91 B. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - FISSAZIONE DI VALORI MINIMI DI EMISSIONE PER LE SOSTANZE INQUINANTI - COMPETENZA REGIONALE - LIMITI - SOSTANZE INQUINANTI INDICATE IN DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO.
Testo
La posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti industriali al fine di evitare emissioni inquinanti, determina che spetta allo Stato stesso deliberare, con decreto del Ministro dell'Ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti. Ne deriva che legittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, che limita, per le Regioni, la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti alle sole sostanze indicate nello stesso decreto anziche' consentirle per tutte le sostanze emesse nell'atmosfera: ne' questa limitazione, del resto, puo' determinare una situazione di mancanza di tutela ambientale, in quanto dal sistema normativo si deduce che in relazione alle sostanze per le quali lo Stato non abbia fissato le linee guida e i valori di emissione minimi e massimi, la tutela ambientale e' assicurata dalle regioni in sede di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti industriali.
La posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti industriali al fine di evitare emissioni inquinanti, determina che spetta allo Stato stesso deliberare, con decreto del Ministro dell'Ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti. Ne deriva che legittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, che limita, per le Regioni, la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti alle sole sostanze indicate nello stesso decreto anziche' consentirle per tutte le sostanze emesse nell'atmosfera: ne' questa limitazione, del resto, puo' determinare una situazione di mancanza di tutela ambientale, in quanto dal sistema normativo si deduce che in relazione alle sostanze per le quali lo Stato non abbia fissato le linee guida e i valori di emissione minimi e massimi, la tutela ambientale e' assicurata dalle regioni in sede di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti industriali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 101
decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988
n. 203
art. 4