Sentenza 53/1991 (ECLI:IT:COST:1991:53)
Massima numero 17115
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 53/91 D. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - LINEE GUIDA E VALORI MINIMI E MASSIMI DI EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DIFFORMI - POTERE STATALE DI DISPORNE LA CESSAZIONE DI EFFICACIA - NON SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.
SENT. 53/91 D. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - LINEE GUIDA E VALORI MINIMI E MASSIMI DI EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DIFFORMI - POTERE STATALE DI DISPORNE LA CESSAZIONE DI EFFICACIA - NON SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.
Testo
In un sistema a Costituzione rigida, come la nostra, che conferisce alle autonomie regionali un carattere politico e che connota la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni come un elemento essenziale della struttura pluralistica dell'ordinamento, non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali: ne consegue che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. - Sulla impossibilita' per lo Stato di annullare provvedimenti regionali v. S. n. 229/1989.
In un sistema a Costituzione rigida, come la nostra, che conferisce alle autonomie regionali un carattere politico e che connota la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni come un elemento essenziale della struttura pluralistica dell'ordinamento, non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali: ne consegue che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. - Sulla impossibilita' per lo Stato di annullare provvedimenti regionali v. S. n. 229/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 101
decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988
n. 203
art. 4