Sentenza 53/1991 (ECLI:IT:COST:1991:53)
Massima numero 17115
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  17112  17113  17114


Titolo
SENT. 53/91 D. INQUINAMENTO - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - LINEE GUIDA E VALORI MINIMI E MASSIMI DI EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI - PROVVEDIMENTI REGIONALI DIFFORMI - POTERE STATALE DI DISPORNE LA CESSAZIONE DI EFFICACIA - NON SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.

Testo
In un sistema a Costituzione rigida, come la nostra, che conferisce alle autonomie regionali un carattere politico e che connota la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni come un elemento essenziale della struttura pluralistica dell'ordinamento, non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali: ne consegue che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. - Sulla impossibilita' per lo Stato di annullare provvedimenti regionali v. S. n. 229/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 101  

decreto del Presidente della Repubblica  24/05/1988  n. 203  art. 4