Sentenza 54/1991 (ECLI:IT:COST:1991:54)
Massima numero 16934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 54/91 C. FALLIMENTO - IMPRESE COMMERCIALI GESTITE IN SOCIETA' - SOGGEZIONE, IN OGNI CASO, ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DISTINZIONI POSSIBILI, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI MEZZI IMPIEGATI, E ALLA STESSA UTILITA', NEI SINGOLI CASI, DEL RICORSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE SULLA LINEA DI CONSIDERAZIONI SVOLTE NELLA SENTENZA N. 570 DEL 1989 - VALUTAZIONI NECESSARIAMENTE RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 54/91 C. FALLIMENTO - IMPRESE COMMERCIALI GESTITE IN SOCIETA' - SOGGEZIONE, IN OGNI CASO, ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DISTINZIONI POSSIBILI, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI MEZZI IMPIEGATI, E ALLA STESSA UTILITA', NEI SINGOLI CASI, DEL RICORSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE SULLA LINEA DI CONSIDERAZIONI SVOLTE NELLA SENTENZA N. 570 DEL 1989 - VALUTAZIONI NECESSARIAMENTE RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche riguardo alla norma dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, per cui le societa' commerciali, anche se di modeste dimensioni, sono in ogni caso soggette alla procedura fallimentare, possono valere le considerazioni (relative alla effettiva entita' dell'impresa, della sua organizzazione e dei mezzi impiegati, agli effetti e alle ripercussioni del dissesto nell'economia generale, alla utilita' del ricorso alla procedura fallimentare per gli stessi creditori, specie in relazione alla esiguita' dell'attivo, ecc.) svolte nella sentenza di parziale illegittimita' dello stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, con la quale e' stato rimosso il limite del capitale di non oltre L. 900.000, gia' posto, per le imprese gestite individualmente, alla nozione di "piccolo imprenditore" non soggetto a fallimento. Tali considerazioni, pero', rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla discrezionalita' del legislatore, al quale spetta la scelta di una delle varie soluzioni possibili. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, solevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 570/1989
Anche riguardo alla norma dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, per cui le societa' commerciali, anche se di modeste dimensioni, sono in ogni caso soggette alla procedura fallimentare, possono valere le considerazioni (relative alla effettiva entita' dell'impresa, della sua organizzazione e dei mezzi impiegati, agli effetti e alle ripercussioni del dissesto nell'economia generale, alla utilita' del ricorso alla procedura fallimentare per gli stessi creditori, specie in relazione alla esiguita' dell'attivo, ecc.) svolte nella sentenza di parziale illegittimita' dello stesso art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, con la quale e' stato rimosso il limite del capitale di non oltre L. 900.000, gia' posto, per le imprese gestite individualmente, alla nozione di "piccolo imprenditore" non soggetto a fallimento. Tali considerazioni, pero', rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla discrezionalita' del legislatore, al quale spetta la scelta di una delle varie soluzioni possibili. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, solevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 570/1989
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte