Sentenza 55/1991 (ECLI:IT:COST:1991:55)
Massima numero 16905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16906
Titolo
SENT. 55/91 A. PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 55/91 A. PENSIONI - PENSIONI STATALI E PENSIONI I.N.P.S. - PIGNORABILITA', PER CREDITI NON QUALIFICATI NEI LIMITI PREVISTI PER LA PIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.
Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte