Ordinanza 56/1991 (ECLI:IT:COST:1991:56)
Massima numero 16828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 56/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
ORD. 56/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte