Sentenza 60/1991 (ECLI:IT:COST:1991:60)
Massima numero 16921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 60/91. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - ESODO OBBLIGATORIO DEI LAVORATORI DICHIARATI INIDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA ORIGINARIA ANTERIORMENTE AL 20 GIUGNO 1986 - FINALITA' (RIEQUILIBRIO DEI COSTI, EFFICIENZA DEL SERVIZIO) - RICONOSCIUTA GIUSTIFICAZIONE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, MA NON IN QUELLI DI LAVORATORI CHE SVOLGANO MANSIONI EQUIVALENTI O SUPERIORI A QUELLE PRECEDENTEMENTE RIVESTITE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 60/91. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - ESODO OBBLIGATORIO DEI LAVORATORI DICHIARATI INIDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA ORIGINARIA ANTERIORMENTE AL 20 GIUGNO 1986 - FINALITA' (RIEQUILIBRIO DEI COSTI, EFFICIENZA DEL SERVIZIO) - RICONOSCIUTA GIUSTIFICAZIONE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, MA NON IN QUELLI DI LAVORATORI CHE SVOLGANO MANSIONI EQUIVALENTI O SUPERIORI A QUELLE PRECEDENTEMENTE RIVESTITE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La scelta legislativa che sta alla base del prepensionamento obbligatorio previsto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 per i lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che la precedente normativa (artt. 11 e 12 della legge 18 luglio 1961, n. 830, e 27 del regolamento allegato al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) manteneva in servizio, con mansioni generalmente inferiori, ma con lo stesso trattamento retributivo - mira ad un bilanciamento tra gli interessi, entrambi di rilievo costituzionale, di ottenere un piu' efficiente svolgimento del servizio pubblico, mediante un contenimento dei costi, e di assicurare in ogni caso una forma di adeguato sostegno economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende: in una tale ottica, non e' senza fondamento giustificativo - ne' quindi, incostituzionale - che, tra i lavoratori attualmente addetti alle medesime mansioni, siano stati assoggettati all'esodo soltanto quelli gia' dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza, ne', per le medesime ragioni, puo' dirsi violata la garanzia del diritto al lavoro, inteso come diritto a non essere ingiustamente estromessi dal lavoro. Cio' posto, appare tuttavia irrazionale che dal prepensionamento obbligatorio non vengano esclusi i lavoratori che (come nel caso di specie) svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite, e in relazione alle quali sono stati riconosciuti inidonei. Se infatti il problema sottostante alla norma e' la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, e' irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo alla sopravvenuta perdita di idoneita', si e' riqualificato, reinserendosi pienamente e in modo attivo nella vita dell'azienda a livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima espletate. Pertanto l'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sul diritto al lavoro v. da ultimo S. nn. 238/1988 e 331/1988.
La scelta legislativa che sta alla base del prepensionamento obbligatorio previsto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 per i lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che la precedente normativa (artt. 11 e 12 della legge 18 luglio 1961, n. 830, e 27 del regolamento allegato al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) manteneva in servizio, con mansioni generalmente inferiori, ma con lo stesso trattamento retributivo - mira ad un bilanciamento tra gli interessi, entrambi di rilievo costituzionale, di ottenere un piu' efficiente svolgimento del servizio pubblico, mediante un contenimento dei costi, e di assicurare in ogni caso una forma di adeguato sostegno economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende: in una tale ottica, non e' senza fondamento giustificativo - ne' quindi, incostituzionale - che, tra i lavoratori attualmente addetti alle medesime mansioni, siano stati assoggettati all'esodo soltanto quelli gia' dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza, ne', per le medesime ragioni, puo' dirsi violata la garanzia del diritto al lavoro, inteso come diritto a non essere ingiustamente estromessi dal lavoro. Cio' posto, appare tuttavia irrazionale che dal prepensionamento obbligatorio non vengano esclusi i lavoratori che (come nel caso di specie) svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite, e in relazione alle quali sono stati riconosciuti inidonei. Se infatti il problema sottostante alla norma e' la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, e' irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo alla sopravvenuta perdita di idoneita', si e' riqualificato, reinserendosi pienamente e in modo attivo nella vita dell'azienda a livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima espletate. Pertanto l'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sul diritto al lavoro v. da ultimo S. nn. 238/1988 e 331/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte