Sentenza 61/1991 (ECLI:IT:COST:1991:61)
Massima numero 13911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  13912


Titolo
SENT. 61/91 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - LICENZIAMENTO NEL PERIODO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - PREVISIONE DI TEMPORANEA INEFFICACIA ANZICHE' DI NULLITA' - DISCRIMINAZIONE IN RELAZIONE AI COMPITI CONNESSI CON LA MATERNITA', LA CURA DEI FIGLI E DELLA FAMIGLIA - IMPEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EFFETTIVA PARITA' DI DIRITTI DELLA DONNA LAVORATRICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento, intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio, anziche' la nullita' radicale di esso, rappresenta una misura di tutela insufficiente per la donna lavoratrice. La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale (art. 37), infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per cio' che attiene ai bisogni piu' propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita' del bambino. Conseguentemente tali principi, collegati a quello d'uguaglianza, impongono alla legge di impedire che possano, dalla maternita' e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre per evitare anche che la maternita' si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parita' di diritti della donna lavoratrice. Devesi, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziche' la nullita' del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37  co. 1

Altri parametri e norme interposte