Sentenza 61/1991 (ECLI:IT:COST:1991:61)
Massima numero 13912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  13911


Titolo
SENT. 61/91 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - LICENZIAMENTO NEL PERIODO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - NULLITA' - CONSEGUENZE - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - REINTEGRAZIONE ALLA FINE DI DETTO PERIODO - LIMITI.

Testo
Il divieto che comporta la nullita' del licenziamento intimato alle lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e puerperio non esclude che, terminato il periodo protetto, il datore di lavoro riacquisti l'integrita' del suo potere di recesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e delle regole da essa imposte. Il che certamente potra' richiedere la sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la stessa sia nuova, essendo invece necessario soltanto che essa sussista (ancora) al momento in cui il licenziamento viene legittimamente intimato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte