Sentenza 62/1991 (ECLI:IT:COST:1991:62)
Massima numero 16941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 62/91 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1980 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI ALLA L. N. 385/1980 GIA' RICONOSCIUTI COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 62/91 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1980 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI ALLA L. N. 385/1980 GIA' RICONOSCIUTI COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
Il riferimento, per la determinazione dell'indennita' di occupazione, alla misura di quella di espropriazione, non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennita' posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole. Viceversa, l'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 776 del 1980 pone a base di computo, per l'occupazione, un'indennita' di espropriazione determinata secondo criteri che furono dichiarati illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto inidonei a garantire la congruita' del ristoro. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale riferito all'art. 3 Cost., dell'art. 3, quinto comma, d.l. 26 novembre 1980, n. 776 quale risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874. - S. nn. 223/1983 e 216/1990.
Il riferimento, per la determinazione dell'indennita' di occupazione, alla misura di quella di espropriazione, non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennita' posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole. Viceversa, l'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 776 del 1980 pone a base di computo, per l'occupazione, un'indennita' di espropriazione determinata secondo criteri che furono dichiarati illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto inidonei a garantire la congruita' del ristoro. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale riferito all'art. 3 Cost., dell'art. 3, quinto comma, d.l. 26 novembre 1980, n. 776 quale risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874. - S. nn. 223/1983 e 216/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte