Sentenza 149/2021 (ECLI:IT:COST:2021:149)
Massima numero 44030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/06/2021;  Decisione del  08/06/2021
Deposito del 09/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44031  44032


Titolo
Thema decidendum - Ulteriori questioni prospettate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

È ritenuta inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., l'estensione del thema decidendum operata dalla parte costituita in giudizio, che, lamentando una irragionevole disparità di trattamento, indica come tertium comparationis la fattispecie di cui all'art. 27-quinquies del d.l.C.p.S. n. 1577 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 302 del 1951. Tale estensione non è stata fatta propria dal giudice a quo.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale non possono essere prese in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni di costituzionalità dedotte dalle parti, ma non fatte proprie dal giudice a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2021, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

legge  08/04/2016  n. 49  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte