Sentenza 63/1991 (ECLI:IT:COST:1991:63)
Massima numero 17122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 63/91 B. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INTERVENTI PUBBLICI PER FINI DI UTILITA' SOCIALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 63/91 B. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INTERVENTI PUBBLICI PER FINI DI UTILITA' SOCIALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Tra i due estremi costituiti dal pieno ed assoluto riconoscimento della liberta' di iniziativa economica privata e, all'opposto, dalla riserva di esercitare determinate imprese, si collocano vari possibili modelli settoriali connotati da un piu' o meno intenso intervento pubblico nell'economia, la cui concreta misura e' demandata al legislatore ordinario, spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della riferibilita' ad esso di programmi e controlli in generale e piu' in particolare - come nella specie - di speciali regimi autorizzatori. Tale valutazione di riferibilita' puo' sottendere anche un giudizio sull'idoneita' minima - che ridonda in ragionevolezza - della limitazione della liberta' di iniziativa economica privata per il raggiungimento del fine sociale medesimo; ma non puo' esorbitare nel merito del provvedimento legislativo. - In questo senso, da ultimo: S. n. 446/1988. - Su vari casi di limitazioni dell'iniziativa economica privata in ragione del perseguimento di un'apprezzabile utilita' sociale: S. nn. 20/1980, 137/1971, 200/1975, 144/1970, 97/1969, 60/1965, 11/1960.
Tra i due estremi costituiti dal pieno ed assoluto riconoscimento della liberta' di iniziativa economica privata e, all'opposto, dalla riserva di esercitare determinate imprese, si collocano vari possibili modelli settoriali connotati da un piu' o meno intenso intervento pubblico nell'economia, la cui concreta misura e' demandata al legislatore ordinario, spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della riferibilita' ad esso di programmi e controlli in generale e piu' in particolare - come nella specie - di speciali regimi autorizzatori. Tale valutazione di riferibilita' puo' sottendere anche un giudizio sull'idoneita' minima - che ridonda in ragionevolezza - della limitazione della liberta' di iniziativa economica privata per il raggiungimento del fine sociale medesimo; ma non puo' esorbitare nel merito del provvedimento legislativo. - In questo senso, da ultimo: S. n. 446/1988. - Su vari casi di limitazioni dell'iniziativa economica privata in ragione del perseguimento di un'apprezzabile utilita' sociale: S. nn. 20/1980, 137/1971, 200/1975, 144/1970, 97/1969, 60/1965, 11/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte