Sentenza 63/1991 (ECLI:IT:COST:1991:63)
Massima numero 17123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 63/91 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - PANIFICAZIONE - ATTIVAZIONE DI NUOVI PANIFICI - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - FINALITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 63/91 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - PANIFICAZIONE - ATTIVAZIONE DI NUOVI PANIFICI - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - FINALITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che, apportando dei correttivi (anche se settoriali e assai circoscritti) a un precedente assetto maggiormente liberista, condiziona l'attivazione di nuovi panifici all'autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Provincia, sul presupposto della ritenuta opportunita' del nuovo impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' dove e' richiesta l'autorizzazione, e' frutto di una scelta consapevole del legislatore che, nell'ottica di indirizzo e coordinamento a fini sociali della liberta' di iniziativa economica privata, ha inteso predisporre un sistema, di cui i fini sociali perseguiti giustificano la specialita' anche di fronte al principio di eguaglianza. La disciplina adottata appare infatti ragionevole in quanto mira a salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta in un settore merceologico particolarissimo come quello del pane. Ed anche se le mutate abitudini alimentari possono avere in concreto affievolito la funzione sociale di detto alimento, da un lato non hanno reso irragionevole la disciplina settoriale censurata, dall'altro, comunque, spetterebbe pur sempre al legislatore ordinario, e non alla Corte costituzionale, una eventuale nuova valutazione complessiva degli interessi in gioco, volta a verificare se l'ipotizzato affievolimento dell'esigenza tutelata non giustifichi piu' la vigente normativa protezionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.)
L'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che, apportando dei correttivi (anche se settoriali e assai circoscritti) a un precedente assetto maggiormente liberista, condiziona l'attivazione di nuovi panifici all'autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Provincia, sul presupposto della ritenuta opportunita' del nuovo impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' dove e' richiesta l'autorizzazione, e' frutto di una scelta consapevole del legislatore che, nell'ottica di indirizzo e coordinamento a fini sociali della liberta' di iniziativa economica privata, ha inteso predisporre un sistema, di cui i fini sociali perseguiti giustificano la specialita' anche di fronte al principio di eguaglianza. La disciplina adottata appare infatti ragionevole in quanto mira a salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta in un settore merceologico particolarissimo come quello del pane. Ed anche se le mutate abitudini alimentari possono avere in concreto affievolito la funzione sociale di detto alimento, da un lato non hanno reso irragionevole la disciplina settoriale censurata, dall'altro, comunque, spetterebbe pur sempre al legislatore ordinario, e non alla Corte costituzionale, una eventuale nuova valutazione complessiva degli interessi in gioco, volta a verificare se l'ipotizzato affievolimento dell'esigenza tutelata non giustifichi piu' la vigente normativa protezionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte