Sentenza 63/1991 (ECLI:IT:COST:1991:63)
Massima numero 17124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  17120  17122  17123


Titolo
SENT. 63/91 D. IMPRESA E IMPRENDITORE - PANIFICAZIONE - ATTIVAZIONE DI NUOVI PANIFICI - POTERE AUTORIZZATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO - POSSIBILITA' CHE ESSO SI ESERCITI IN AMBITO TERRITORIALE ECCEDENTE LA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO ALL'APERTURA DI PANIFICI A CARATTERE INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Come si desume dagli argomenti, letterali e logici, che si traggono dallo stesso art. 2 e dall'art. 11 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e dall'art. 5 del R.D. L. 21 luglio 1938, n. 1609 (sostanzialmente ripristinato dall'art. 2 della legge n. 1002 del 1956, dopo la parentesi "liberista" introdotta in materia con la legge 7 novembre 1949, n. 857) la valutazione in base alla quale si esercita il potere autorizzatorio conferito alle Camere di commercio riguardo all'attivazione di nuovi panifici e' circoscritta in un ambito territoriale certamente non estensibile - a differenza da quanto affermato in alcune pronunce di T.A.R. - a tutto il territorio regionale o financo nazionale, ma - in conformita' alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e alle direttive del Ministero dell'industria - identificabile con il territorio comunale, o con aree infra-comunali, mai esorbitanti dalla circoscrizione provinciale, per ineludibili esigenze di coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che induce ad escludere la possibilita' di riferire ad organi provinciali (quali le Camere di commercio) ricognizioni tecniche e considerazioni di opportunita' incidenti in una zona di mercato piu' ampia dell'area territoriale di competenza dell'organo medesimo. Peraltro il coordinamento dell'art. 2, della legge n. 1002 del 1956, con il su indicato art. 11 - che contempla il trasporto e la libera esportazione del pane da un comune all'altro senza limitazioni di distanza - fa escludere che la disposizione censurata impedisca l'apertura di nuovi panifici a carattere industriale, anche quando la loro produzione sia destinata in larga prevalenza, o addirittura per la totalita', a soddisfare il fabbisogno di localita' diverse da quelle dove venga richiesta l'autorizzazione, essendo anzi possibile - come anche si e' riconosciuto nelle direttive ministeriali - l'imposizione, da parte della stessa Camera di commercio, nel contesto dell'autorizzazione, dell'obbligo di destinare la parte di produzione risultante eccedente rispetto al fabbisogno locale, all'esportazione in altra localita', al fine di impedire che l'offerta di pane destinato alla localita' dove deve essere aperto l'impianto superi la domanda. Cosi' interpretata, la disposizione in questione non viola, sotto i profili anzidetti l'art. 41 Cost., (per gli altri profili riferiti allo stesso precetto costituzionale ved. massima C) e neppure l'art. 97 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 41 e 97 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte