Sentenza 149/2021 (ECLI:IT:COST:2021:149)
Massima numero 44031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/06/2021;  Decisione del  08/06/2021
Deposito del 09/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44030  44032


Titolo
Banche e istituti di credito - Riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) - Possibilità, per le BCC con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, di conferire l'azienda bancaria a una spa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo (opzione way out) - Versamento al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto della BCC - Devoluzione, in caso di inosservanza, del patrimonio della BCC ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di capacità contributiva, della concorrenza e della tutela del risparmio in tutte le sue forme, nonché della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di cassazione, sez. tributaria civile, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost., dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., che prevedono che la banca di credito cooperativo (BCC) con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro al 31 dicembre 2015, qualora opti per conferire l'azienda bancaria a una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo (c.d. way out), deve versare al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, un importo pari al 20 per cento del suo patrimonio netto, per cui in caso di inosservanza è previsto che il patrimonio stesso sia devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ex art. 17 della legge n. 388 del 2000). La disciplina censurata - che esclude dall'indicato adempimento, in sede di prima applicazione, le BCC già operanti nel settore con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro al 31 dicembre 2015, a cui è offerta la scelta di uscire dal settore del credito cooperativo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - si colloca nel solco della salvaguardia e promozione del credito cooperativo, contribuendo per la sua parte, attraverso la forza disincentivante dell'obbligo di versamento, alla realizzazione dell'obiettivo generale di garantire la solidità patrimoniale delle BCC e di superarne il deficit competitivo, mediante la loro aggregazione nei gruppi bancari cooperativi, senza impedire a quelle con maggiori livelli patrimoniali di scegliere, nella fase transitoria, una formula alternativa che consenta comunque la prosecuzione dell'attività bancaria. Né vi è alcun vulnus al principio della concorrenza, in relazione alla capacità di erogare credito da parte della spa conferitaria, per il fatto che, pur a fronte del versamento richiesto, le riserve resterebbero indivisibili. Il paventato pregiudizio - a prescindere dalla sua sussistenza - deriva infatti dall'art. 2, comma 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, come conv., nella parte non contestata dal rimettente. Neppure è fondata la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché alla prestazione in esame va negata la qualifica di tributo, mancando il requisito della natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa. Non è fondata infine nemmeno la violazione del principio di tutela del risparmio, perché il versamento non interferisce con il possesso in capo alla banca spa conferitaria degli inderogabili requisiti patrimoniali per lo svolgimento dell'attività bancaria, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione al conferimento d'azienda da parte della Banca d'Italia.

Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione di un tributo, è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2015, n. 141 del 2009, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Secondo il costante orientamento costituzionale, gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono individuabili in una disciplina legale diretta, in via prevalente, a determinare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico, e nella destinazione delle risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese. Si deve comunque trattare di un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva; tale indice, inoltre, deve esprimere l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria. (Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2020, n. 240 del 2019, n. 89 del 2018, n. 269 del 2017, n. 70 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 102 del 2008, n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, un prelievo del quale si è esclusa la natura tributaria resta sottratto al principio di capacità contributiva, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2020, n. 234 del 2020, n. 173 del 2016; ordinanza n. 22 del 2003).

L'art. 47 Cost. enuncia un principio programmatico, al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite della contraddizione del principio stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2002, n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).

L'art. 53 Cost. costituisce, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, espressione specifica in materia tributaria del principio di uguaglianza e di ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2014, n. 116 del 2013 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

legge  08/04/2016  n. 49  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 45

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte