Sentenza 68/1991 (ECLI:IT:COST:1991:68)
Massima numero 16971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 68/91 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DELEGA - CONTENUTO ESSENZIALE - DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NECESSITA'.
SENT. 68/91 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DELEGA - CONTENUTO ESSENZIALE - DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NECESSITA'.
Testo
La delega legislativa del Parlamento al Governo della Repubblica deve contenere, per non trovarsi in palese, diretto e radicale contrasto con l'art. 76 Cost., determinazione di principi e di criteri direttivi. Pertanto il libero apprezzamento del legislatore delegato non puo' mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale e', per definizione, la legislazione su delega.
La delega legislativa del Parlamento al Governo della Repubblica deve contenere, per non trovarsi in palese, diretto e radicale contrasto con l'art. 76 Cost., determinazione di principi e di criteri direttivi. Pertanto il libero apprezzamento del legislatore delegato non puo' mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale e', per definizione, la legislazione su delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte