Sentenza 68/1991 (ECLI:IT:COST:1991:68)
Massima numero 16972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 68/91 B. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA - DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME DI COORDINAMENTO DEL NUOVO CODICE CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - SILENZIO RIGUARDO AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - INTERPRETAZIONE - TACITO RINVIO A QUELLI ESPRESSI NELLA STESSA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE.
SENT. 68/91 B. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA - DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME DI COORDINAMENTO DEL NUOVO CODICE CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - SILENZIO RIGUARDO AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - INTERPRETAZIONE - TACITO RINVIO A QUELLI ESPRESSI NELLA STESSA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE.
Testo
L'assenza di principi e criteri direttivi nella delega per il Governo ad emanare le norme di coordinamento ( art. 6 l. 16 febbraio 1987 n. 81) del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato non puo' intendersi alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come raccordare gli istituti previsti da leggi speciali all'impianto del nuovo codice. Tale silenzio (v. massima A) va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed a criteri di cui all'art. 2 della medesima legge, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perche' l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non puo' spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice e' stato costruito. La finalita' dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere possibili sopravvivenze normative, purche', pero', siano coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge.
L'assenza di principi e criteri direttivi nella delega per il Governo ad emanare le norme di coordinamento ( art. 6 l. 16 febbraio 1987 n. 81) del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato non puo' intendersi alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come raccordare gli istituti previsti da leggi speciali all'impianto del nuovo codice. Tale silenzio (v. massima A) va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed a criteri di cui all'art. 2 della medesima legge, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perche' l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non puo' spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice e' stato costruito. La finalita' dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere possibili sopravvivenze normative, purche', pero', siano coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte