Sentenza 68/1991 (ECLI:IT:COST:1991:68)
Massima numero 16973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 68/91 C. PROCESSO PENALE - NORME DI COORDINAMENTO DEL NUOVO CODICE CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO PER I REATI CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI O COMMESSI A MEZZO STAMPA - OBBLIGO PER IL P.M. ANCHE FUORI DEI CASI DI DISCIPLINA CODICISTICA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/91 C. PROCESSO PENALE - NORME DI COORDINAMENTO DEL NUOVO CODICE CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO PER I REATI CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI O COMMESSI A MEZZO STAMPA - OBBLIGO PER IL P.M. ANCHE FUORI DEI CASI DI DISCIPLINA CODICISTICA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Innegabilmente, il n. 43 dell'art. 2 della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, nel configurare, tra le alternative al giudizio ordinario, la possibilita' ("potere") per il pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio entro termini e per casi ben predeterminati, rivela il preciso intento di mantenere l'adozione del giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti, salvo incorrere in eccesso di delega contrastante con l'art. 76 della Costituzione. E poiche' tali principi (ved. massima B) andavano osservati anche nella emanazione delle norme di coordinamento del nuovo codice con tutte le altre leggi dello Stato, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dei principi della legge di delega, e quindi dell'art. 76 Cost. - assorbita ogni analisi in ordine agli altri parametri di costituzionalita' indicati - del secondo comma, dell'art. 233 delle norme di coordinamento (d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271) che impone al P.M. di procedere con il rito direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 cod proc. pen. ( arresto in flagranza e confessione), quando trattasi di reati concernenti armi ed esplosivi o commessi a mezzo stampa, con conseguente riduzione di tale articolo al solo primo comma, che viene in tal modo a conglobare, nell'abrogazione ivi esplicitata, tutte "le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme e termini diversi da quelli indicati nel codice". - In materia di rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, come disciplinato dal codice di procedura penale 1930, v. la sentenza n. 172/1972.
Innegabilmente, il n. 43 dell'art. 2 della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, nel configurare, tra le alternative al giudizio ordinario, la possibilita' ("potere") per il pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio entro termini e per casi ben predeterminati, rivela il preciso intento di mantenere l'adozione del giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti, salvo incorrere in eccesso di delega contrastante con l'art. 76 della Costituzione. E poiche' tali principi (ved. massima B) andavano osservati anche nella emanazione delle norme di coordinamento del nuovo codice con tutte le altre leggi dello Stato, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dei principi della legge di delega, e quindi dell'art. 76 Cost. - assorbita ogni analisi in ordine agli altri parametri di costituzionalita' indicati - del secondo comma, dell'art. 233 delle norme di coordinamento (d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271) che impone al P.M. di procedere con il rito direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 cod proc. pen. ( arresto in flagranza e confessione), quando trattasi di reati concernenti armi ed esplosivi o commessi a mezzo stampa, con conseguente riduzione di tale articolo al solo primo comma, che viene in tal modo a conglobare, nell'abrogazione ivi esplicitata, tutte "le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme e termini diversi da quelli indicati nel codice". - In materia di rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, come disciplinato dal codice di procedura penale 1930, v. la sentenza n. 172/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
legge 16/02/1987
n. 81
art. 3