Sentenza 69/1991 (ECLI:IT:COST:1991:69)
Massima numero 16992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16993
Titolo
SENT. 69/91 A. PROCESSO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - FONDAMENTO - PARTICOLARE RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE - POSSIBILITA' DI DEROGHE - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - ATTI INTERNAZIONALI.
SENT. 69/91 A. PROCESSO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - FONDAMENTO - PARTICOLARE RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE - POSSIBILITA' DI DEROGHE - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - ATTI INTERNAZIONALI.
Testo
Riguardo alla regola della pubblicita' dei giudizi, piu' volte affermata e ribadita dalla Corte come coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, specie - per la qualita' dei valori, beni e interessi da proteggere - nei giudizi penali, si e' riconosciuta la possibilita' di eccezioni, determinate da ragioni obiettive e razionali, per " singole categorie di procedimenti ". Ed anche nelle norme sul "processo giusto" di vari atti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, al principio della pubblicita', posto a garanzia dell'imputato, sono previste deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralita', ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del giudice. - Sul principio della pubblicita' dei giudizi: S. nn. 65/1965, 12/1971, 16/1981, 17/1981, 212/1986, 50/1989. - Sulla possibilita' di eccezioni al principio: S. nn. 212/1986, 50/1989.
Riguardo alla regola della pubblicita' dei giudizi, piu' volte affermata e ribadita dalla Corte come coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, specie - per la qualita' dei valori, beni e interessi da proteggere - nei giudizi penali, si e' riconosciuta la possibilita' di eccezioni, determinate da ragioni obiettive e razionali, per " singole categorie di procedimenti ". Ed anche nelle norme sul "processo giusto" di vari atti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, al principio della pubblicita', posto a garanzia dell'imputato, sono previste deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralita', ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del giudice. - Sul principio della pubblicita' dei giudizi: S. nn. 65/1965, 12/1971, 16/1981, 17/1981, 212/1986, 50/1989. - Sulla possibilita' di eccezioni al principio: S. nn. 212/1986, 50/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0
patto internazionale dei diritti civili e politici
n. 0
art. 0
legge 25/10/1977
n. 881
art. 0
protocolli sullo Statuto Corte di giustizia
n. 0
art. 28
protocolli sullo Statuto Corte di giustizia
n. 0
art. 29