Sentenza 69/1991 (ECLI:IT:COST:1991:69)
Massima numero 16993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16992


Titolo
SENT. 69/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - MANCANZA DI PUBBLICITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI IMMEDIATA CONOSCENZA DEL POPOLO RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, NONCHE' DEI DIRITTI DI CRONACA E DI CRITICA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN TERMINI NON UNIVOCI ED INCOMPLETI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La mancanza di pubblicita' e' una delle caratteristiche del giudizio abbreviato, previsto dal nuovo codice di procedura penale come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerita' nella definizione dei processi penali. Ma per verificare se circostanze particolari, come l'accordo delle parti e la situazione del processo pronto per la decisione allo stato degli atti, tipici connotati di tale giudizio, siano sufficienti a giustificare o no, sotto il profilo costituzionale invocato, la deroga (v. massima A) al principio della pubblicita' dei giudizi, e' indispensabile una considerazione del problema non limitata al giudizio abbreviato transitorio richiesto dall'imputato alla presenza del pubblico presente alle formalita' di apertura del dibattimento (concernente un reato di competenza della Corte d'assise) come avvenuto nel caso di specie, - ma estesa anche alle ipotesi di giudizio abbreviato transitorio richiesto nel corso dell'istruzione e, piu' ancora, all'ipotesi tipica del giudizio abbreviato ordinario, che si colloca nell'ambito dell'udienza preliminare. Di conseguenza, poiche la varieta' delle ipotesi in relazione sia al tempo che all'oggetto del processo, comporta una gamma di possibili soluzioni, non e' consentito alla Corte di pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - la questione sollevata in proposito non sia stata formulata in modo univoco, ma oscillando tra una prospettazione riguardante il solito giudizio abbreviato transitorio, di cui al denunciato art. 247, secondo comma, delle norme di attuazione, ed una prospettazione comprensiva anche delle altre due ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, secondo comma, d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 101 e 21 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte