Sentenza 71/1991 (ECLI:IT:COST:1991:71)
Massima numero 17157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 71/91 A. LAVORO (RAPPORTO DI ) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) - PRETESA DEL DATORE DI LAVORO DI NON VEDERNE MUTATA LA POSIZIONE IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO, SECONDO L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE, NON CONTESTABILE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DELL'AZIENDA DI ADIRE SIA IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE IL GIUDICE ORDINARIO - CIRCOSCRIZIONE DEL SOLLEVATO INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA NORMA CHE NON CONSENTE ALL'EDITORE DI GIORNALI DI AGIRE INNANZI AL GIUDICE SPECIALIZZATO PREVISTO DALLA LEGGE SULLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.
SENT. 71/91 A. LAVORO (RAPPORTO DI ) - DIPENDENTI DI AZIENDA GIORNALISTICA (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) - PRETESA DEL DATORE DI LAVORO DI NON VEDERNE MUTATA LA POSIZIONE IN SEGUITO A ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO, SECONDO L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE, NON CONTESTABILE DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DELL'AZIENDA DI ADIRE SIA IL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE IL GIUDICE ORDINARIO - CIRCOSCRIZIONE DEL SOLLEVATO INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA NORMA CHE NON CONSENTE ALL'EDITORE DI GIORNALI DI AGIRE INNANZI AL GIUDICE SPECIALIZZATO PREVISTO DALLA LEGGE SULLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.
Testo
Non e' contestabile dalla giurisdizione di costituzionalita' - in quanto spettante alla giurisdizione di nomofilachia - l'individuazione, da parte della Corte di cassazione, di una posizione giuridica di diritto soggettivo nella pretesa dell'editore di giornali di non vedere mutata la posizione di lavoro del personale impiegato nell'azienda giornalistica per effetto della iscrizione nell'albo dei giornalisti di prestatori d'opera (nella specie: tele-cine-foto-operatori). Di conseguenza, non potendo il giudice amministrativo - come premesso dal giudice a quo - conoscere di diritti soggettivi, ne' potendo il giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo costitutivo di status, il "thema decidendum" della questione di legittimita' costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per la lamentata assenza di tutela giurisdizionale per l'editore di giornali di fronte a provvedimenti di tal genere - pur essendo stata la censura relativa formulata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e 7, terzo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali - si circoscrive alla ipotesi di violazione del diritto di difesa per essere l'editore di giornali escluso dalla legittimazione ad adire il giudice specializzato di cui all'art. 63 della legge n. 69 del 1963.
Non e' contestabile dalla giurisdizione di costituzionalita' - in quanto spettante alla giurisdizione di nomofilachia - l'individuazione, da parte della Corte di cassazione, di una posizione giuridica di diritto soggettivo nella pretesa dell'editore di giornali di non vedere mutata la posizione di lavoro del personale impiegato nell'azienda giornalistica per effetto della iscrizione nell'albo dei giornalisti di prestatori d'opera (nella specie: tele-cine-foto-operatori). Di conseguenza, non potendo il giudice amministrativo - come premesso dal giudice a quo - conoscere di diritti soggettivi, ne' potendo il giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo costitutivo di status, il "thema decidendum" della questione di legittimita' costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per la lamentata assenza di tutela giurisdizionale per l'editore di giornali di fronte a provvedimenti di tal genere - pur essendo stata la censura relativa formulata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e 7, terzo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali - si circoscrive alla ipotesi di violazione del diritto di difesa per essere l'editore di giornali escluso dalla legittimazione ad adire il giudice specializzato di cui all'art. 63 della legge n. 69 del 1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte