Sentenza 71/1991 (ECLI:IT:COST:1991:71)
Massima numero 17158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 71/91 B. PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 71/91 B. PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 3
Altri parametri e norme interposte