Sentenza 72/1991 (ECLI:IT:COST:1991:72)
Massima numero 16976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 72/91 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA - RISERVA DI LEGGE ANCHE PER L'INVESTITURA DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - IMPLICAZIONI - CRITERI PER LA NOMINA AD UFFICI DIRETTIVI - DISCREZIONALITA' DELL'ORGANO DECIDENTE - LIMITI.
SENT. 72/91 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA - RISERVA DI LEGGE ANCHE PER L'INVESTITURA DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - IMPLICAZIONI - CRITERI PER LA NOMINA AD UFFICI DIRETTIVI - DISCREZIONALITA' DELL'ORGANO DECIDENTE - LIMITI.
Testo
La riserva di legge che e' stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni. Tale riserva non implica, pero', che i criteri per la nomina agli uffici direttivi debbano essere predeterminati dal legislatore in modo analitico e dettagliato, annullando ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati, ma e' sufficiente che il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalita' dell'organo decidente (C.S.M.) verso la scelta della persona piu' idonea.
La riserva di legge che e' stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni. Tale riserva non implica, pero', che i criteri per la nomina agli uffici direttivi debbano essere predeterminati dal legislatore in modo analitico e dettagliato, annullando ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati, ma e' sufficiente che il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalita' dell'organo decidente (C.S.M.) verso la scelta della persona piu' idonea.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte