Sentenza 149/2021 (ECLI:IT:COST:2021:149)
Massima numero 44032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/06/2021;  Decisione del  08/06/2021
Deposito del 09/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44030  44031


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Formazione nel giudizio a quo del giudicato interno sulla natura della norma censurata (nella specie: tributaria) - Conseguente giurisdizione del giudice a quo - Sussistenza.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., si deve escludere che la natura non tributaria del versamento censurato abbia conseguenze in termini di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario (nella specie: Corte di cassazione, sez. tributaria civile) su una controversia non rientrante tra quelle indicate all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. In mancanza di impugnazione sul punto, infatti, si deve ritenere che nel giudizio a quo si fosse già implicitamente formato il giudicato interno sulla questione, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice tributario - e, con essa, la rilevanza delle questioni - non poteva più essere posta in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 46 del 2021, con riguardo all'analogo profilo nel processo amministrativo).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

decreto-legge  14/02/2016  n. 18  art. 2  co. 3

legge  08/04/2016  n. 49  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte