Rilevanza della questione incidentale - Formazione nel giudizio a quo del giudicato interno sulla natura della norma censurata (nella specie: tributaria) - Conseguente giurisdizione del giudice a quo - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., si deve escludere che la natura non tributaria del versamento censurato abbia conseguenze in termini di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario (nella specie: Corte di cassazione, sez. tributaria civile) su una controversia non rientrante tra quelle indicate all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. In mancanza di impugnazione sul punto, infatti, si deve ritenere che nel giudizio a quo si fosse già implicitamente formato il giudicato interno sulla questione, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice tributario - e, con essa, la rilevanza delle questioni - non poteva più essere posta in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 46 del 2021, con riguardo all'analogo profilo nel processo amministrativo).