Sentenza 72/1991 (ECLI:IT:COST:1991:72)
Massima numero 16977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16976  16983


Titolo
SENT. 72/91 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PREPOSIZIONE AGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO - NORME SPECIFICHE PER IL CONFERIMENTO DI TALE INCARICO - OMESSA PREVISIONE - INDICAZIONE DI CRITERI DI "ANZIANITA'", "MERITO E ATTITUDINI" - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede che, per il conferimento degli uffici direttivi in esso elencati (tra cui rientra quello di procuratore generale presso la Corte d'appello), si deve tener conto dei criteri dell'"anzianita'" e del "merito", mentre l'art. 193, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, fa esplicito riferimento alle "attitudini" del magistrato in relazione al posto da assegnarsi e l'art. 188, r.d. cit. alle attitudini per l'esercizio delle funzioni direttive. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario (vedi massima A), sotto il profilo della insufficiente delimitazione della discrezionalita' del Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 108, primo comma, Cost., degli artt. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, 188, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 1

Altri parametri e norme interposte