Sentenza 72/1991 (ECLI:IT:COST:1991:72)
Massima numero 16983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 08/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16976  16977


Titolo
SENT. 72/91 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PREPOSIZIONE AGLI UFFICI DIRETTIVI - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO E PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il fatto che i criteri per la nomina degli uffici direttivi requirenti siano identici a quelli previsti per il conferimento di uffici direttivi giurisdizionali e' frutto di una scelta del legislatore che non contrasta con la Costituzione, ove si consideri che l'art. 107, ultimo comma, Cost., non impone, per questo aspetto, un trattamento differenziato tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Del resto, lo spazio riservato al giudizio del Consiglio superiore della magistratura consente pur sempre di effettuare valutazioni differenziate per le due categorie di funzioni, tenendo conto delle attitudini e della idoneita' dei candidati all'assolvimento dei compiti di direzione connessi, rispettivamente, agli uffici giurisdizionali e agli uffici requirenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., degli art. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, e 188 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 107  co. 4

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte