Sentenza 73/1991 (ECLI:IT:COST:1991:73)
Massima numero 16938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Titolo
SENT. 73/91 C. REGIONE VENETO - EDILIZIA ED URBANISTICA - DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO SENZA OPERE - ASSOGGETTAMENTO, IN OGNI CASO, AD AUTORIZZAZIONE, IN DIFFORMITA' DA QUANTO STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 73/91 C. REGIONE VENETO - EDILIZIA ED URBANISTICA - DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO SENZA OPERE - ASSOGGETTAMENTO, IN OGNI CASO, AD AUTORIZZAZIONE, IN DIFFORMITA' DA QUANTO STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
Dalla normativa statale in materia edilizia (artt. 8, 25 e 26 legge 25 febbraio 1985 n. 47) emerge che la modifica funzionale della destinazione d'uso degli immobili, non connessa all'esecuzione d'interventi edilizi, e' assoggettata al regime dell'autorizzazione, ma solo subordinatamente ad un preventivo apprezzamento di insieme del territorio diretto a valutare se dalle mutate utilizzazioni possano effettivamente derivare situazioni di incompatibilita' con il tessuto urbanistico, apprezzamento possibile in sede di pianificazione comunale - Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, l. reg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, come modificato dall'art. 15, legge reg. Veneto 11 marzo 1986 n. 9, per contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto, in difformita' dal principio della legislazione statale, assoggetta i suddetti mutamenti di destinazione, direttaemnte ed indiscriminatemente, ad autorizzazione, restando assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 5 Cost.
Dalla normativa statale in materia edilizia (artt. 8, 25 e 26 legge 25 febbraio 1985 n. 47) emerge che la modifica funzionale della destinazione d'uso degli immobili, non connessa all'esecuzione d'interventi edilizi, e' assoggettata al regime dell'autorizzazione, ma solo subordinatamente ad un preventivo apprezzamento di insieme del territorio diretto a valutare se dalle mutate utilizzazioni possano effettivamente derivare situazioni di incompatibilita' con il tessuto urbanistico, apprezzamento possibile in sede di pianificazione comunale - Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, punto 2, l. reg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, come modificato dall'art. 15, legge reg. Veneto 11 marzo 1986 n. 9, per contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto, in difformita' dal principio della legislazione statale, assoggetta i suddetti mutamenti di destinazione, direttaemnte ed indiscriminatemente, ad autorizzazione, restando assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 5 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 25/02/1985
n. 47
art. 25