Sentenza 74/1991 (ECLI:IT:COST:1991:74)
Massima numero 16980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16981


Titolo
SENT. 74/91 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO: IN PARTICOLARE ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA RICHIESTA DAL P.M. - LAMENTATO NON PREVISTO DEPOSITO DEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI GIA' RESE DAI TESTI AL P.M. O ALLA P.G. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE NON CONFORME ALL'ASSETTO GLOBALE DELL'ISTITUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La prescrizione dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen. ("Le prove vanno assunte con le forme stabilite per il dibattimento") va inteso nel senso che le modalita' di espletamento della prova "nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale" e, pertanto, a proposito delle deposizioni testimoniali, la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di avere la disponibilita' delle dichiarazioni in precedenza rese alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero anche se non viene "menzionata nell'art. 401", risulta "ricompresa in tale regola" pur se per ovvie esigenze di salvaguardia del testimone, non possono, pero', essere messe a disposizione dell'indiziato (quanto meno nelle ipotesi di assunzione anticipata della prova per le ragioni indicate nell'art. 392 , primo comma, lettera b), prima dell'udienza di assunzione della prova: soltanto da quel momento, infatti, i rischi di inquinamento e di dispersione della prova o della sua fonte vengono ad attenuarsi. Cosi' interpretato, l'art. 407, quinto comma, cod. proc. pen. non incorre nella violazione dell'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 401, quinto comma, cod. proc. pen.). - Nello stesso senso, riguardo alla interpretazione dell'art. 401 cod. proc. pen. sent. n. 559/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte