Sentenza 75/1991 (ECLI:IT:COST:1991:75)
Massima numero 16950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Titolo
SENT. 75/91 A. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE - POSSIBILITA' DI OTTENERLA, PREVIO RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' PER ULTRASESSANTACINQUENNI, ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - SANATORIA, MA SOLO, NEI NEI CASI DI GIA' EFFETTUATA LIQUIDAZIONE, DI PRASSI AMMINISTRATIVA IN TAL SENSO, GIA' GIUDICATA ILLEGITTIMA - MANCATA ESTENSIONE DELLA SANATORIA AD IPOTESI ANALOGHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IMPROPONIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/91 A. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE - POSSIBILITA' DI OTTENERLA, PREVIO RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' PER ULTRASESSANTACINQUENNI, ALLE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI REDDITUALI RICHIESTE PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - SANATORIA, MA SOLO, NEI NEI CASI DI GIA' EFFETTUATA LIQUIDAZIONE, DI PRASSI AMMINISTRATIVA IN TAL SENSO, GIA' GIUDICATA ILLEGITTIMA - MANCATA ESTENSIONE DELLA SANATORIA AD IPOTESI ANALOGHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IMPROPONIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Una norma di sanatoria - come quella con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente illegittima prassi amministrativa - costituisce di per se' norma derogatrice, onde non puo' mai fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di eguaglianza: ne consegue che non determina una irrazionale discriminazione - asseritamente fondata sul dato estrinseco del piu' o meno rapido andamento, nei vari casi, della procedura amministrativa - la norma, contenuta nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 25 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 93 del 1988, che limita la corresponsione della pensione sociale - alle condizioni reddituali, piu' favorevoli, richieste per la pensione di invalidita' - di soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento dei sessantacinque anni ai quali la pensione sia gia' stata liquidata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (8 febbraio 1988), escludendola per coloro nei cui confronti la liquidazione non sia avvenuta, in quanto appunto trattasi di una disposizione di sanatoria con cui il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente prassi amministrativa riconosciuta in sede giurisdizionale illegittima, ai soli casi suddetti, con implicita conferma della regola generale - poi ribadita nell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui non puo' darsi riconoscimento dell'invalidita' oltre i sessantacinque anni e la pensione sociale puo' essere erogata solo alle condizioni per essa previste. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Su questioni in parte analoghe S. n. 286/1990
Una norma di sanatoria - come quella con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente illegittima prassi amministrativa - costituisce di per se' norma derogatrice, onde non puo' mai fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di eguaglianza: ne consegue che non determina una irrazionale discriminazione - asseritamente fondata sul dato estrinseco del piu' o meno rapido andamento, nei vari casi, della procedura amministrativa - la norma, contenuta nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 25 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 93 del 1988, che limita la corresponsione della pensione sociale - alle condizioni reddituali, piu' favorevoli, richieste per la pensione di invalidita' - di soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento dei sessantacinque anni ai quali la pensione sia gia' stata liquidata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (8 febbraio 1988), escludendola per coloro nei cui confronti la liquidazione non sia avvenuta, in quanto appunto trattasi di una disposizione di sanatoria con cui il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente prassi amministrativa riconosciuta in sede giurisdizionale illegittima, ai soli casi suddetti, con implicita conferma della regola generale - poi ribadita nell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui non puo' darsi riconoscimento dell'invalidita' oltre i sessantacinque anni e la pensione sociale puo' essere erogata solo alle condizioni per essa previste. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Su questioni in parte analoghe S. n. 286/1990
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte