Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata, ma sufficiente, del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Per quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualità di autore dell'articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell'ordinanza di rimessione è sufficiente a comprendere che essi corrispondono alla figura legale del delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell'art. 13 citato. La rilevanza - in via condizionata all'accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948 - sussiste anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l'altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata, nell'attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui all'indicato art. 13, che si pone rispetto ad essa quale lex specialis, l'auspicato accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest'ultima disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l'aggravante generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, con conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.