Sentenza 81/1991 (ECLI:IT:COST:1991:81)
Massima numero 16986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Titolo
SENT. 81/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO ORDINARIO - DISSENSO DEL P.M. - EFFETTO IMPEDITIVO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - CRITERI CUI RACCORDARE LA SCELTA DEL PUBBLICO MINISTERO - EFFETTIVA UTILITA' DEL PASSAGGIO AL DIBATTIMENTO; DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI; SALVO ALTRI CRITERI INDIVIDUABILI IN SEDE LEGISLATIVA.
SENT. 81/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO ORDINARIO - DISSENSO DEL P.M. - EFFETTO IMPEDITIVO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - CRITERI CUI RACCORDARE LA SCELTA DEL PUBBLICO MINISTERO - EFFETTIVA UTILITA' DEL PASSAGGIO AL DIBATTIMENTO; DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI; SALVO ALTRI CRITERI INDIVIDUABILI IN SEDE LEGISLATIVA.
Testo
Una volta escluso che il giudizio abbreviato sia instaurabile senza il consenso del pubblico ministero ed individuata la funzione della motivazione del suo eventuale dissenso e del susseguente controllo di essa nel dare al giudice del dibattimento la possibilita' di far luogo alla riduzione della pena, allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato, l'unico criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio della suddetta funzione deve considerarsi, al momento, quello imperniato sull'effettiva utilita' del passaggio al dibattimento: criterio che, alla stregua della normativa in vigore, non puo' che identificarsi in quello - ricavabile dal confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art. 440, primo comma - consistente nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti, spettando al legislatore vedere, con la eventuale utilizzazione dello strumento previsto dall'art. 7 della legge delega, se siano enucleabili criteri ulteriori.
Una volta escluso che il giudizio abbreviato sia instaurabile senza il consenso del pubblico ministero ed individuata la funzione della motivazione del suo eventuale dissenso e del susseguente controllo di essa nel dare al giudice del dibattimento la possibilita' di far luogo alla riduzione della pena, allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato, l'unico criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio della suddetta funzione deve considerarsi, al momento, quello imperniato sull'effettiva utilita' del passaggio al dibattimento: criterio che, alla stregua della normativa in vigore, non puo' che identificarsi in quello - ricavabile dal confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art. 440, primo comma - consistente nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti, spettando al legislatore vedere, con la eventuale utilizzazione dello strumento previsto dall'art. 7 della legge delega, se siano enucleabili criteri ulteriori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte