Sentenza 150/2021 (ECLI:IT:COST:2021:150)
Massima numero 44034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/06/2021;  Decisione del  22/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44033  44035  44036  44037  44038  44039  44040  44041  44042  44043  44044  44045  44046  44047


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ordinanza che rinvia alle ragioni di cui in motivazione per l'individuazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per oscurità del petitum. Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione rinvia espressamente alle «ragioni di cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun luogo una pronuncia manipolativa sulle pene previste, né una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano; bensì denunci l'incompatibilità tout court con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata. Il petitum dell'ordinanza è, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le disposizioni censurate.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2021, n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 595  co. 3

legge  08/02/1948  n. 47  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte