Prospettazione della questione incidentale - Ordinanza che rinvia alle ragioni di cui in motivazione per l'individuazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per oscurità del petitum. Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione rinvia espressamente alle «ragioni di cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun luogo una pronuncia manipolativa sulle pene previste, né una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano; bensì denunci l'incompatibilità tout court con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata. Il petitum dell'ordinanza è, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le disposizioni censurate.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2021, n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018).