Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento. (Classif. 116004).
Nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo sono ammessi i rappresentanti dei delegati o dei presentatori o del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, pur non assumendo il ruolo di parti, possono illustrare memorie anche se non previsto dalla legge, in conformità all’esigenza di dare accesso a ulteriori argomentazioni rilevanti ai fini del decidere in un procedimento teso a far valere i limiti obiettivi di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su posizioni soggettive di parte. (Precedenti: S. 60/2022 - mass. 44664; S. 59/2022 - mass. 44635; S. 58/2022 - mass. 44753; S. 56/2022 - mass. 44684; S. 51/2022 - mass. 44661; S. 50/2022 - mass. 44531; S. 49/2022 - mass. 44676; S. 16/1978 - mass. 14196).