Reati e pene - Circostanze - Circostanze attenuanti generiche - Funzione - Adeguamento della misura della pena al minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità della fattispecie astratta di reato - Circostanze sopravvenute al reato (in particolare: collaborazione processuale) - Possibilità per il giudice di valorizzare tali circostanze ai fini della determinazione della pena ove siano indicative di una minore pericolosità del soggetto o di minor "bisogno di pena" - Sussistenza. (Classif. 210011).
Le circostanze attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice e svolgono la funzione “naturale” di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato, consentendo di attribuire rilevanza, nell’ambito di una precisa motivazione dedicata alla commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore, non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 197/2023 - mass. 45845; S. 120/2023 -mass. 45595; S. 63/2022 - mass. 44730).
L’art. 62-bis cod. pen., che disciplina le circostanze attenuanti generiche, consente al giudice di valorizzare anche le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena, come nel caso di una piena collaborazione processuale, ritenuta dal giudice indice di una positiva evoluzione in atto della personalità dell’imputato. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 183/2011 - mass. 35683).