Sentenza 58/2026 (ECLI:IT:COST:2026:58)
Massima numero 47365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 27/04/2026; Pubblicazione in G. U. 29/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47362  47363  47364  47366  47367


Titolo
Processo penale – Azione penale – Condizioni per il suo esercizio – Ragionevole previsione di condanna. (Classif. 199004)

Testo

La diffusa consapevolezza degli inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale (personali e patrimoniali), connessi a un esercizio imprudente dell’azione penale, rende oggi insostenibile l’idea, in passato desunta dall’art. 112 Cost., di un generalizzato favor actionis, a tenore del quale in casi dubbi l’azione penale andrebbe esercitata e non omessa. (Precedente: S. 88/1991 - mass. 16997).

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale deve essere ora rettamente inteso nel senso che il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Soltanto in caso di risposta affermativa il pubblico ministero avrà il dovere di esercitare l’azione penale, imponendosi in caso contrario la regola opposta della rinuncia a un tale esercizio.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte