Processo penale – Azione penale – Condizioni per il suo esercizio – Ragionevole previsione di condanna. (Classif. 199004)
La diffusa consapevolezza degli inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale (personali e patrimoniali), connessi a un esercizio imprudente dell’azione penale, rende oggi insostenibile l’idea, in passato desunta dall’art. 112 Cost., di un generalizzato favor actionis, a tenore del quale in casi dubbi l’azione penale andrebbe esercitata e non omessa. (Precedente: S. 88/1991 - mass. 16997).
Il principio di obbligatorietà dell’azione penale deve essere ora rettamente inteso nel senso che il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Soltanto in caso di risposta affermativa il pubblico ministero avrà il dovere di esercitare l’azione penale, imponendosi in caso contrario la regola opposta della rinuncia a un tale esercizio.