Sentenza 100/2026 (ECLI:IT:COST:2026:100)
Massima numero 47440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47431  47432  47433  47434  47435  47436  47437  47438  47439  47441


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 170003).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, stabilendo così l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Il ricorso, sul punto, ha un’insufficiente motivazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 29  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  12/08/1998  n. 28  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte