Tributi - Imposte - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Calcolo della base imponibile del contributo - Esclusione delle fatture attive relative alle operazioni territorialmente rilevanti realizzate dalle stabili organizzazioni estere di una società con sede in Italia - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255029).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, che, introducendo un contributo straordinario per il caro energetico, non consente di escludere dalla base imponibile le operazioni attive delle stabili organizzazioni attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana. È fallace l’argomentazione del rimettente secondo cui le operazioni attive attratte dalla casa madre non sarebbero in alcun modo riferibili all’attività svolta da quest’ultima. Essa infatti non considera che all’interno della disciplina dell’IVA l’attività della stabile organizzazione non si pone in posizione di assoluta autonomia giuridica rispetto a quella della propria sede; e nemmeno tiene conto che la fatturazione dell’operazione attiva è generalmente connessa all’incasso del relativo prezzo, con la possibilità di regolazioni contrattuali interne tra la casa madre e le sue stabili organizzazioni. Né, infine, valuta che un accoglimento delle questioni condurrebbe alla completa sterilizzazione della possibilità di intercettare il presupposto impositivo comunque verificatosi in ragione delle operazioni territorialmente rilevanti compiute dalle stabili organizzazioni, con la conseguente creazione di una zona franca dall’imposizione del contributo straordinario unicamente dipendente dalle scelte organizzative della casa madre, con irragionevole disparità di trattamento rispetto agli operatori economici che operano solo nel territorio nazionale. Si deve riconoscere, invece, che seppure non possa disconoscersi l’esistenza di una criticità nel fatto che vi è un’asimmetria tra le operazioni attive e passive in grado di incidere sul calcolo della base imponibile del contributo straordinario, tuttavia la stessa non risulta avere valicato la soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza. il presupposto del contributo straordinario di solidarietà è stato infatti identificato nell’incremento del saldo differenziale che consegue alla vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici. Il legislatore ha quindi ancorato la coerenza del tributo alla sussistenza di un “differenziale di differenziali” calcolati mediante la differenza tra il saldo delle operazioni attive e passive tra i due periodi temporali posti a confronto. Questo criterio non esige sempre la piena simmetria delle appostazioni tra le operazioni attive e passive, poiché gli acquisti afferenti potrebbero essere stati effettuati fuori dall’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore. Inoltre, siccome l’aliquota si applica sull’incremento differenziale che deriva dal confronto tra i saldi, tale fenomeno, relativo al complesso delle operazioni che concorrono alle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), può sussistere in entrambi i periodi di riferimento, venendo così, almeno in potenza, a bilanciarsi. Va anche considerato che, dato che la fatturazione è generalmente connessa all’incasso del relativo prezzo, la casa madre può operare compensazioni contrattuali, che non assumono rilevanza agli effetti dell’IVA, con le sue stabili organizzazioni e che questa organizzazione dell’attività a livello mondiale consente alla casa madre di sopperire a esigenze dei cessionari italiani anche in momenti di crisi, mostrando così un conseguente posizionamento differenziale nel mercato. (Precedenti: S. 180/2025 - mass. 47150; S. 111/2024 - mass. 46238).