Sentenza 17/2026 (ECLI:IT:COST:2026:17)
Massima numero 47205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
13/01/2026; Decisione del
13/01/2026
Deposito del 19/02/2026; Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Obbligo, per i pubblici amministratori, di redigere e gestire il bilancio correttamente - Presupposto indefettibile del mandato elettorale - Possibile scioglimento del consiglio comunale in caso di inadempimento. (Classif. 036001).
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Obbligo, per i pubblici amministratori, di redigere e gestire il bilancio correttamente - Presupposto indefettibile del mandato elettorale - Possibile scioglimento del consiglio comunale in caso di inadempimento. (Classif. 036001).
Testo
Il mandato elettorale ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell’art. 97, primo comma, Cost., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In questo senso, lo scioglimento del consiglio comunale costituisce una regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all’effettività di adempimenti primari del mandato elettorale. (Precedente: S. 228/2017 - mass. 42086).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte