Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Locazioni turistiche brevi - Limiti e condizioni di esercizio - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 256001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l) e s), Cost., dell’art. 59 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, concernente le locazioni turistiche brevi, esercitate anche in forma imprenditoriale, nei comuni ad alta densità turistica e ai comuni capoluogo di provincia, stabilendo i criteri per l’esercizio del potere comunale regolatorio, un contemperamento nel caso si lochi un locale o una porzione dell’immobile in cui si risiede e una disciplina transitoria. La disposizione impugnata non invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, perché dal punto di vista oggettivo è riconducibile, da un lato, alla materia del turismo, dando autonomamente attuazione all’art. 9 della direttiva n. 2006/123/CE, sulla base dell’art. 117, quinto comma, Cost. e della sentenza della Corte GUE Cali Apartments, dall’altro alla materia del governo del territorio, perché prevede che i comuni possano regolare le destinazioni d’uso di specifiche zone del loro territorio. Inoltre, in una prospettiva teleologica, l’art. 59 è riconducibile alla materia del turismo, del quale cerca di assicurare uno svolgimento “sostenibile”, e a quella del governo del territorio, perché lo scopo di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine si traduce in un razionale assetto del territorio. Quanto alla censurata limitazione “localistica” del potere dispositivo dei proprietari, mentre spetta al diritto civile la regolazione diretta dell’autonomia negoziale dei privati, la limitazione indiretta di essa è effetto tipico di innumerevoli disposizioni di diritto amministrativo, che disciplinano e sottopongono a condizioni le attività private, per perseguire i diversi interessi pubblici. L’art. 59 neppure viola la potestà legislativa statale in materia di tutela dei beni culturali, perché il fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico è riconducibile non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali, rientrante nella competenza legislativa concorrente. Inoltre, le competenze regionali piene (turismo) o concorrenti (governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali) risultano prevalenti rispetto alla tutela dei beni culturali. Infine, neppure è violato l’art. 3 Cost., in quanto l’art. 59, indica tre finalità ai regolamenti comunali che intervengano per disciplinare le locazioni turistiche brevi e prevede che i relativi criteri limitativi tengano conto, in particolare, di una serie di elementi. Questi ultimi non risultano incoerenti rispetto alle tre finalità indicate. (Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46159; S. 80/2012 - mass. 36209; S. 7/1956 - mass. 31).