Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Denunciata violazione del principio di proporzionalità - Carattere eventuale ed ipotetico delle censure - Inammissibilità della questione. (Classif. 210010).
Va dichiarata inammissibile la questione, essendo del tutto ipotetica ed eventuale, sollevata dal GUP del Tribunale di Potenza in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Infatti, il rimettente si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato.