Legge - Legge penale - Principio di retroattività della lex mitior - Fondamento interno convenzionale e unionale - Eventuali deroghe, purché ragionevoli, a presidio di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale - Possibile sindacato costituzionale sulla norma enucleata dalla giurisprudenza - Valutazione del carattere più o meno favorevole della disciplina sopravvenuta - Necessità di confrontare la disciplina complessiva (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che modifica il regime della sospensione della prescrizione, come interpretata dal diritto vivente, che esclude l'applicazione della novella ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020). (Classif. 141009).
Il principio della retroattività della legge penale più favorevole ha rilievo costituzionale, in forza dell’art. 3 Cost. e, ora, anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, nonché, limitatamente all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, primo par., CDFUE. A tale principio il legislatore può derogare soltanto in funzione della tutela di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale, al metro di un vaglio positivo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 95/2025 - mass. 46781; S. 393/2006).
Nulla osta a che una norma enucleata dalla giurisprudenza possa essere censurata per il suo contrasto con il principio della retroattività, in diritto penale, della lex mitior, laddove essa sottragga i fatti compiuti sotto il vigore di una precedente disciplina a una più favorevole, entrata in vigore successivamente, e non sussistano ragioni di preminente rilievo costituzionale per giustificare tale conseguenza.
La valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale – tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva – non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, con conseguente creazione di una “terza legge”, ma deve necessariamente considerare l’insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto. (Precedenti: S. 223/2018 - mass. 40918; S. 68/2017).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, lett. a, della legge n. 134 del 2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione, enucleata dalle Sezioni unite, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. Il giudice di legittimità non si è pronunciato sull’eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019, bensì sull’efficacia nel tempo delle modifiche apportate con la successiva legge n. 134 del 2021, chiarendo che deve escludersi qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi sotto il vigore della legge precedente. Quanto al presunto contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., la censura del rimettente è priva di ogni dato testuale idonea a suffragarla e si risolve nell’espressione di un dissenso in sé legittimo, ma insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente. Né, per altro verso, le Sezioni unite hanno fatto indebitamente “rivivere” la disposizione abrogata dalla riforma del 2019, mentre hanno preso atto dell’avvenuta abrogazione a opera della riforma del 2021, al tempo stesso tenendo ferma, in esito a un percorso argomentativo non incompatibile con la littera legis di alcuna disposizione, l’applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi. Nemmeno è fondata la censura circa l’incompatibilità dell’interpretazione pretoria con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata deroga all’ordinaria retroattività della legge penale più favorevole: tale non è, infatti, rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017, la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, in quanto, con l’abrogazione del citato secondo comma dell’art. 159 cod. pen., è stato contestualmente introdotto un nuovo art. 161-bis cod. pen., che dispone la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, con il risultato pratico, certamente sfavorevole per l’imputato, dell’arresto, in maniera di regola definitiva, del termie prescrizionale, dopo la sentenza di primo grado. Il carattere sfavorevole della disciplina sopravvenuta non muta neppure considerando il “contrappeso” rappresentato dall’introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell’improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione, per la decisiva e assorbente ragione che tale improcedibilità non si applica ai reati commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017).