Sentenza 100/2026 (ECLI:IT:COST:2026:100)
Massima numero 47440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del
25/03/2026; Decisione del
25/03/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 170003).
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 170003).
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, stabilendo così l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Il ricorso, sul punto, ha un’insufficiente motivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
17/06/2025
n. 18
art. 29
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
12/08/1998
n. 28
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte