Ordinanza 83/1991 (ECLI:IT:COST:1991:83)
Massima numero 17048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 83/91. REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - INTERVENUTA INCORPORAZIONE DEL MILITARE IMPUTATO O CONDANNATO - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTINZIONE DEL REATO O DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA, COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 8, L. 15 DICEMBRE 1972, N. 772 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER GLI IMPUTATI O CONDANNATI DEL REATO DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA PER PRESTARE SERVIZIO CIVILE O MILITARE NON ARMATO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON EQUIPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La situazione in cui versa colui che rendendosi responsabile del reato di mancanza alla chiamata, rifiuta di adempiere a quei doveri di solidarieta' sociale costituzionalmente garantiti, non e' equiparabile a quella di colui che, nell'atto di dichiarare di essere contrario all'uso personale delle armi per imprenscindibili motivi di coscienza, quei doveri di solidarieta' sociale puntualmente adempie chiedendo di essere ammesso al servizio civile alternativo; la prevista diversificazine di disciplina per le due ipotesi appare in conseguenza ragionevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 409/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte