Sentenza 150/2021 (ECLI:IT:COST:2021:150)
Massima numero 44035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/06/2021; Decisione del
22/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Richiesta di estensione della pronuncia di accoglimento anche a norma applicabile a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in via principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Richiesta di estensione della pronuncia di accoglimento anche a norma applicabile a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in via principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità, secondo cui l'eventuale accoglimento delle questioni formulate a proposito dell'art. 13 non eliminerebbe i profili di denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che la pena detentiva resterebbe comunque prevista dall'art. 595 cod. pen. Il rimettente - del tutto coerentemente - estende le questioni anche all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che diverrebbe applicabile laddove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, censurato in prima battuta.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/1948
n. 47
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte