Sentenza 150/2021 (ECLI:IT:COST:2021:150)
Massima numero 44035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/06/2021;  Decisione del  22/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44033  44034  44036  44037  44038  44039  44040  44041  44042  44043  44044  44045  44046  44047


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Richiesta di estensione della pronuncia di accoglimento anche a norma applicabile a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in via principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità, secondo cui l'eventuale accoglimento delle questioni formulate a proposito dell'art. 13 non eliminerebbe i profili di denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che la pena detentiva resterebbe comunque prevista dall'art. 595 cod. pen. Il rimettente - del tutto coerentemente - estende le questioni anche all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che diverrebbe applicabile laddove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, censurato in prima battuta.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/1948  n. 47  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte