Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Attinenza al merito della relativa motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. Il giudice a quo espressamente esclude di potere interpretare tali disposizioni nel senso dell'applicazione della pena detentiva esclusivamente alle condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalità. Quanto poi, in particolare, all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione soltanto in via alternativa, il rimettente sottolinea come a suo giudizio già la stessa previsione astratta della pena detentiva - e dunque la sua comminazione legislativa - limiti eccessivamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di applicarla o meno nel caso concreto. Se e in che misura queste valutazioni siano condivisibili, attiene al merito, e non all'ammissibilità delle questioni.
Ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in via incidentale è sufficiente che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019).