Sentenza 150/2021 (ECLI:IT:COST:2021:150)
Massima numero 44037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/06/2021;  Decisione del  22/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44033  44034  44035  44036  44038  44039  44040  44041  44042  44043  44044  44045  44046  44047


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Bari, non è fondata l'eccezione d'inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo chiarisce infatti che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza della responsabilità dell'imputato, il fatto di cui quest'ultimo è accusato consiste nell'avere consentito, nella propria qualità di direttore di un quotidiano, la pubblicazione di un articolo in cui si attribuiva alla persona offesa un fatto determinato, nonostante l'intervenuta assoluzione della stessa persona offesa da ogni addebito con sentenza passata in giudicato. Tanto basta per considerare applicabile nel giudizio principale l'art. 13 indicato.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/1948  n. 47  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte