Reati e pene - Diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva, congiunta a pena pecuniaria - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Illegittimità costituzionale - Necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, l'art. 13 della legge n. 47 del 1948. La norma censurata dal Tribunale di Salerno - lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma - prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell'attribuzione di un fatto determinato; in tal caso la pena prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258, da applicare in via cumulativa, a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante in esame. Proprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, escluse le ipotesi indicate, rende la disposizione incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero; la necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta infatti ormai incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri, anche in considerazione del diritto vivente, che condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non crea alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia. Né la decisione implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione, anche se resta attuale la necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime - e talvolta maliziose - aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018).
La libertà di stampa è pietra angolare dell'ordine democratico. (Precedente citato: sentenza n. 84 del 1969).