Sentenza 136/1992 (ECLI:IT:COST:1992:136)
Massima numero 18264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 136/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - CONDIZIONE SUFFICIENTE - MODIFICA, IN CONSEGUENZA DELLA RICHIESTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA', DELLA 'RATIO DECIDENDI' DEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.
SENT. 136/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - CONDIZIONE SUFFICIENTE - MODIFICA, IN CONSEGUENZA DELLA RICHIESTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA', DELLA 'RATIO DECIDENDI' DEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.
Testo
Per ritenere "rilevante" una questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente che, una volta emendata nel senso auspicato la norma censurata, si abbia nel giudizio 'a quo' - indipendentemente da quello che potra' esserne, in linea di fatto, il definitivo esito - una diversita' della 'ratio decidendi', cioe' della regola giuridica da applicare. (Nella specie, in base a tale principio, la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita', proposta dall'Avvocatura dello Stato, sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere il termine per la riassunzione dal momento della interruzione del processo anziche' da quello in cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza, sollevata nel corso di un giudizio che, interrotto per fallimento di una delle parti costituite, in base alla norma impugnata si sarebbe dovuto dichiarare estinto per tardivita' della riassunzione). - Nello stesso senso: S. nn. 409/1991 e 148/1983.
Per ritenere "rilevante" una questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente che, una volta emendata nel senso auspicato la norma censurata, si abbia nel giudizio 'a quo' - indipendentemente da quello che potra' esserne, in linea di fatto, il definitivo esito - una diversita' della 'ratio decidendi', cioe' della regola giuridica da applicare. (Nella specie, in base a tale principio, la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita', proposta dall'Avvocatura dello Stato, sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere il termine per la riassunzione dal momento della interruzione del processo anziche' da quello in cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza, sollevata nel corso di un giudizio che, interrotto per fallimento di una delle parti costituite, in base alla norma impugnata si sarebbe dovuto dichiarare estinto per tardivita' della riassunzione). - Nello stesso senso: S. nn. 409/1991 e 148/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte