Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. che dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito - Possibilità della tecnica del c.d. ritaglio. (Classif. 116006).
L’ammissibilità della richiesta referendaria va giudicata alla luce sia dei criteri desumibili dall’art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie. Secondo l’ormai costante giurisprudenza costituzionale, infatti, non solo la richiesta referendaria non può investire le leggi indicate nell’art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale deve consentire una scelta libera e consapevole, richiedendosi che esso presenti i caratteri della chiarezza, dell’omogeneità, dell’univocità, nonché una matrice razionalmente unitaria. Inoltre, deve anche evitarsi che il referendum abrogativo si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie, trattandosi di un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento. Anche l’uso della tecnica del ritaglio non è di per sé causa di inammissibilità della richiesta referendaria, allorquando quest’ultima sia diretta ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita. In altri termini, la proposta di abrogazione in tal caso non opera alcuna manipolazione del testo, tale da dar vita a una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, ma si limita a sottrarre dall’ordinamento un certo contenuto normativo affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all’abrogazione, per effetto della fisiologica espansione delle norme residue. (Precedenti: S. 60/2022; S. 57/2022 - mass. 44750; S. 59/2022 - mass. 44636; S. 56/2022 - mass. 44687; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 16/1978 - mass. 14196).