Sentenza 150/2021 (ECLI:IT:COST:2021:150)
Massima numero 44045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/06/2021;  Decisione del  22/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44033  44034  44035  44036  44037  44038  44039  44040  44041  44042  44043  44044  44046  44047


Titolo
Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di offensività - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all'art. 25 Cost., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La sanzione detentiva censurata non viola il principio di offensività, perché la diffamazione è delitto tutt'altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 595  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte