Sentenza 151/2021 (ECLI:IT:COST:2021:151)
Massima numero 44080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
11/05/2021; Decisione del
11/05/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:
44081
Titolo
Sanzioni amministrative - Procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione - Termine per la conclusione del procedimento - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento riconosciuto nell'ordinamento europeo - Evocazione generica del parametro - Inammissibilità delle questioni.
Sanzioni amministrative - Procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione - Termine per la conclusione del procedimento - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento riconosciuto nell'ordinamento europeo - Evocazione generica del parametro - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È dichiarata inammissibile, per evocazione generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Nelle ordinanze di rimessione mancano l'indicazione delle norme interposte e un sia pur minimo percorso argomentativo a supporto della censura di violazione del principio del legittimo affidamento con riferimento alla sua applicazione da parte della Corte di giustizia, né il giudice a quo svolge alcuna considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva, con conseguente impossibilità di identificare il denunciato vulnus costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 311 del 2013).
È dichiarata inammissibile, per evocazione generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Nelle ordinanze di rimessione mancano l'indicazione delle norme interposte e un sia pur minimo percorso argomentativo a supporto della censura di violazione del principio del legittimo affidamento con riferimento alla sua applicazione da parte della Corte di giustizia, né il giudice a quo svolge alcuna considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva, con conseguente impossibilità di identificare il denunciato vulnus costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 311 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte