Ordinanza 77/1991 (ECLI:IT:COST:1991:77)
Massima numero 16961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16962
Titolo
ORD. 77/91 A. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - VERBALIZZAZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA - PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' IN NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - VIOLAZIONE DI ALTRE NORME DELLA STESSA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 77/91 A. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - VERBALIZZAZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA - PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' IN NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - VIOLAZIONE DI ALTRE NORME DELLA STESSA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte