Sentenza 151/2021 (ECLI:IT:COST:2021:151)
Massima numero 44081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  11/05/2021;  Decisione del  11/05/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44080


Titolo
Sanzioni amministrative - Procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione - Termine per la conclusione del procedimento - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che del principio di uguaglianza - Lacuna normativa richiedente la valutazione del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative - di durata quinquennale e suscettibile di interruzione - è inidoneo per la sua ampiezza a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Tuttavia l'omissione denunciata dal rimettente non può essere sanata dalla Corte costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. Il protrarsi della segnalata lacuna normativa - che colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata - rende peraltro ineludibile un tempestivo intervento legislativo. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2013, n. 176 del 2004 e n. 262 del 1997).

In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere, in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2021).

La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte